MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
Premessa
Il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva:
è redatto dalla ASD Pallavolo Valsusa (di seguito Società o Associazione), così come previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione Italiana Pallavolo; si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività della Società; ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dalla Federazione Italiana Pallavolo; sarà pubblicato sulla homepage del sito dell’Associazione, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Federale delle politiche di Safeguarding – Safeguarding Office per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Art. 1 – Finalità

  1. Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere, discriminazione per ragione di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006, attuati in danno dei tesserati, specie se minori di età nell’ambito della società.
  2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
    a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
    b) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
    c) rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
    d) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
    e) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
    f) informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
    g) incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell’ambito delle politiche di safeguarding;
    h) garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding della Società.

Art. 2 – Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:
a) tutti i tesserati della Società ASD Pallavolo Valsusa;
b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;
c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Comportamenti rilevanti e norme di condotta

1 Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente modello organizzativo vengono definiti come comportamenti rilevanti:

• l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
• l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
• la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
• l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
• la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
• l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
• l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
• il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
• i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

  1. I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.
  2. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, l’Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
  3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà partecipare ai seminari informativi organizzati dalle federazioni alla quale l’Associazione è affiliata.
  4. È onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona, e pertanto:

  • nella formazione dei gruppi, nella predisposizione dei turni di allenamento e nella partecipazione alle gare, andrà evitata ogni forma di discriminazione tra atleti in base sesso, all’etnia o all’appartenenza culturale.
  • in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, andrà assicurata la loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitarne l’integrazione;
  • in presenza di situazioni di svantaggio economico la società andrà incontro alle famiglie con agevolazioni finalizzate a rimuovere ostacoli di natura socioeconomico all’avviamento allo sport, mantenendo comunque la massima riservatezza.

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro e pertanto:

  • tecnici ed i dirigenti che seguono le squadre dovranno essere attenti alle esigenze dei singoli atleti, al fine di garantire loro un ambiente sereno;
  • tecnici e dirigenti dovranno mantenere un linguaggio educato, non offensivo né discriminatorio, facendo osservare le stesse regole anche agli atleti.
  • I gruppi devono essere seguiti da almeno 2 allenatori ed un dirigente di squadra. Al fine di assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva la Società garantisce almeno un allenatore ogni 10 atleti.

c) far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo, emotivo e scolastico, dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso, avendo cura di organizzare gli allenamenti in orari compatibili con le esigenze scolastiche degli atleti. Tecnici ed i dirigenti, dovranno inoltre organizzare momenti di ascolto degli atleti, in special modo se minori, per comprendere le ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo. Sarà compito degli allenatori tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno per programmare l’attività sportiva ed individuare i campionati più idonei al fine di indirizzare gli atleti nel miglior percorso di sviluppo delle proprie capacità.

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori. La società si prefigge di assicurare la massima attenzione alle condizioni psicofisiche degli atleti, avvalendosi di tecnici e dirigenti oltre ad un medico sportivo e ad un fisioterapista. I tecnici ed i dirigenti dovranno richiedere l’intervento del medico sportivo o del fisioterapista ogni qual volta ravvisino criticità o situazioni di disagio degli atleti.

e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza. Nello specifico l’allenatore dovrà personalmente segnalare ai genitori o ad altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:
• le eventuali assenze ad allenamenti o partite non segnalate in precedenza;
• gli eventuali comportamenti che rilevano disagio pscologico (aggressività, isolamento, malesseri) o alimentare.

e) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, così come definiti dal presente modello organizzativo, tra cui adottare le seguenti regole di condotta:
• evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
• sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
• evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente o di un genitore;
• prevedere, in caso di sottoposizione dell’atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell’atleta, ovvero di un genitore;
• richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
• osservare il divieto di accesso agli spogliatoi per tecnici e dirigenti;
• osservare il divieto per tecnici e dirigenti di alloggiare nelle stesse camere degli atleti, nel caso di trasferte;
• nel caso in cui occorra accompagnare gli atleti nel tragitto casa palestra o comunque in ipotesi di trasferte, dovrà essere garantita la presenza di due persone (dirigenti e/o tecnici);
• In presenza di atleti fuori sede minori cui viene fornito un alloggio, i tecnici o i dirigenti potranno accedere solo per una funzione di controllo, in ogni caso alla presenza di almeno due persone di cui una dello stesso sesso degli atleti.
• La Società impone agli atleti un adeguato comportamento in tutti gli ambiti, specialmente all’interno degli spogliatoi, al fine di contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.
h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo. Le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere andranno discusse in riunioni periodiche, da fissarsi con cadenza almeno semestrale. In tali riunioni dovranno essere analizzate le eventuali criticità emerse nel periodo di riferimento e decise le modalità di gestione delle stesse.
Agli incontri dovranno esser presenti i tecnici e i dirigenti (secondo la specificità dei casi) al manifestarsi di situazioni di disaggio.

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona. Per prevenire il rischio di tali condotte, la società, ad inizio stagione, organizzerà per ogni gruppo di atleti, incontri cui parteciperanno tecnici, dirigenti, atleti e genitori e/o tutori. Nel corso di questi incontri oltre ad illustrare il progetto tecnico riferito al gruppo dovranno essere illustrati i principi di safeguarding che la società adotta al fine di avere adeguati comportamenti sportivi in special modo nel corso delle gare.
La società esporrà, nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy delle persone coinvolte, eventuali provvedimenti sanzionatorio a carico di coloro, specialmente nel corso di gare tengano comportamenti inadeguati e lesivi nei confronti dei componenti entrambe le squadre.

j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;

k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
• Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
• Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Safeguarding nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
• Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del Safeguarding nominato dalla società;
• Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguarding office nominato dalla FIPAV;
• Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
• E’ stata istituita la seguente casella di posta elettronica safeguarding@valsusavolley.it dedicata alle eventuali segnalazioni rivolte al responsabile della Safeguarding;
• Nel corso della stagione sportiva, saranno organizzati incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise;

Art. 4 – Tutela dei minori – Obblighi

  1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
    Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società
  2. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all’atto di affiliazione.
  3. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
    dovrà essere prescelto tra i tesserati di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
    a. essere regolarmente tesserato alla FIPAV;
    b. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604- ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609- octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
    c. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
    d. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
  4. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
  5. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
  6. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
  7. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
  8. Il Responsabile è tenuto a:
    a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell’ambito della società, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
    b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
    c) segnalare al Safeguarding Office della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
    d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;
    e) formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
    f) valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
    g) partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.
    Art. 6 – Dovere di segnalazione
  9. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Office della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Officer nominato dalla Società.
  10. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Office della FIPAV.
    Art. 7 – Diffusione ed attuazione
  11. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (all. A) tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
  12. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio, se nella sua disponibilità, e/o affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.
    Art. 8 – Sanzioni
    Ferma l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIPAV, nonché l’applicazione delle norme penali, le seguenti condotte integrano una violazione disciplinare punita dal presente regolamento:
    • mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante;
    • violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
    • violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
    • effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
    • violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione;
    • violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
    • atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
    • mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
  13. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
  14. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

  1. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione danno luogo alle seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
    • richiamo verbale per mancanze lievi;
    • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
    • multa in misura non eccedente l’importo di 10 ore di retribuzione;
    • sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
    • risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
  2. Ai fini del precedente punto:
    • incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure sociali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
    • incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
    • incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l’ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l’efficacia del presente modello con comportamenti quali:

a) l’inosservanza dell’obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
b) l’effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
c) la violazione delle misure adottate dall’Associazione volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante;
d) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell’ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
• incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l’importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
• incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti nel D.Lgs. 231/2001 e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari

  1. Nei confronti dei volontari dell’Associazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
    • richiamo verbale per mancanze lievi;
    • ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
    • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni;
    • allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
    • rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell’Associazione, radiazione dello stesso.
  2. Ai fini del precedente punto si rimanda al punto 3 della sezione “Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti”.
    Art. 9 – Norme finali
  3. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.
  4. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.
  5. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
  6. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Condove 30/12/2024

Il Presidente
ASD Pallavolo Valsusa